Respinta la sospensiva: il rifugio Patascoss può aprire
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 430 del 2015, proposto da:
Società Jumper & C. S.a.s. di Dean Slaifer e Filippo Collini, in persona dei legali rappresentanti in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabrizio Marchionni ed Ettore Berto’, nel cui studio in Trento, Via S.Francesco n. 8, è pure elettivamente domiciliata;
contro
Comune di Pinzolo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nei cui uffici in Trento, Largo Porta Nuova n. 9, è pure elettivamente domiciliato;
nei confronti di
Società Ristorante Pappagallo S.a.s. di Alessandra Papa & C., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Tita e Piero Costantini, nonché Paolo Toniolatti, ed elettivamente domiciliata nello studio dei primi in Trento, Via Lunelli n. 48;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
– della nota del Comune di Pinzolo, prot. n. 13636 di data 23.10.2015, avente ad oggetto: “Asta pubblica per l’affitto d’Azienda del Bar Ristorante Patascoss a Madonna di Campiglio dal 16.12.2015 al 3.11.2021 – Comunicazione di aggiudicazione”;
– del verbale di seduta pubblica di data 22.10.2015, con cui la Commissione ha comunicato l’esito delle valutazioni delle offerte tecniche – attribuendo a quella della ricorrente il punteggio di 28,00 punti ed a quella della controinteressata il punteggio di 35,50 punti – ed ha aggiudicato definitivamente alla controinteressata “l’affitto dell’azienda per il canone annuo di Euro 203.500,00”;
– del verbale di seduta pubblica di gara di data 20.10.2015, con cui la Commissione, in base ai punteggi assegnati, ha stilato la graduatoria provvisoria, nella quale la ricorrente risulta seconda classificata mentre la controinteressata risulta prima;
– del verbale di seduta pubblica di gara di data 19.10.2015, con cui è stato attribuito all’offerta tecnica della ricorrente il punteggio di 28,00 punti e all’offerta tecnica della controinteressata quello di 35,50 punti, e la Commissione – dopo aver aperto la “busta contrassegnata quale busta amministrativa numero 3) appartenente all’impresa Ristorante Pappagallo s.a.s. di Alessandra Papa & C.” ed aver verificato la “regolarità della documentazione presentata”, ha dichiarato che “l’impresa ha presentato documentazione regolare e viene quindi ammessa a partecipare alla procedura”;
– di tutti gli atti presupposti, consequenziali o connessi;
nonché per la condanna al risarcimento del danno mediante aggiudicazione dell’appalto ovvero, in subordine, per equivalente, e per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove eventualmente stipulato, con conseguente subentro immediato della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie difensive del Comune di Pinzolo e della Società Ristorante Pappagallo S.a.s.;
Visti tutti gli atti di causa;
Vista la domanda incidentale di sospensione;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2015 il Cons. Paolo Devigili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
– la ricorrente impugna – previa richiesta di sospensione – gli atti in epigrafe con cui è stata aggiudicata all’odierna controinteressata la gara in oggetto, indetta dall’amministrazione in data 30 settembre 2015;
– le censure proposte riguardano, per un primo profilo, il mancato completamento – da parte dell’aggiudicataria – del fac-simile predisposto per le dichiarazioni ex art. 38 D.lgs. n. 163/2006, da compilarsi mediante apposizione di “crocette” negli spazi previsti, per la parte inerente la regolarità contributiva, e per un secondo aspetto la pretesa incongruità delle valutazioni espresse dalla Commissione in ordine alle offerte tecniche presentate dalle due concorrenti in causa.
Ritenuto che, ad un primo sommario esame proprio della presente fase cautelare e riservata al merito ogni definitiva decisione, allo stato il ricorso non appare assistito dal necessario presupposto del fumus, in quanto:
A) il bando di gara contempla espressamente (§ XII), in caso di incompletezza od irregolarità delle dichiarazioni, il c.d. “soccorso istruttorio”, conformemente all’art. 38, co. 2 bis, del D.lgs. 163/2006, in vigore dal giorno 25 giugno 2014, e l’amministrazione ha in ogni caso acquisito il documento attestante la regolarità contributiva dell’aggiudicataria (doc. 7 fasc. Comune), avvalendosi degli specifici poteri previsti al riguardo dall’art. 6 del D.P.R. n. 207/2010.
B) le valutazioni assunte dalla Commissione in ordine alle offerte tecniche, espressione dell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, sembrano sottrarsi ai rilievi meritali indicati dalla ricorrente.
Al rigetto della domanda cautelare consegue, in base al principio della soccombenza, la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/ Südtirol, sede di Trento, respinge la domanda incidentale di sospensione.
Fissa per la trattazione di merito la pubblica udienza del giorno 10 marzo 2016.
Condanna la ricorrente a rifondere all’amministrazione comunale ed alla società controinteressata le spese della presente fase, liquidate a favore di ciascuna in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad accessori di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Roberta Vigotti, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere
Paolo Devigili, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/12/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)