Interrogazione su Imposta Provinciale alloggi turistici
Trento, 11 aprile 2017
Egr. Sig. Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio della
Provincia Autonoma di Trento
SEDE
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
(art. 151 del Regolamento interno del Consiglio)
Imposta Provinciale
dovuta dai soggetti che concedono in locazione alloggi per uso turistico
L’offerta turistica del Trentino è caratterizzata da una diffusa disponibilità di alloggi (case e appartamenti) di privati, a scopo turistico; proprio per tale ragione la Provincia Autonoma di Trento ha istituito, allo scopo di garantire all’ospite elevati standard di servizi, l’imposta provinciale di soggiorno a decorrere dal 1 novembre 2015 con l’art. 16 bis della l.p. 11/06/2002 n.8 e ha approvato il regolamento di esecuzione del medesimo articolo.
Dal 1 maggio al 31 dicembre 2016 anche gli ospiti degli alloggi per uso turistico, che in un primo momento erano stati esentati dal pagamento dell’imposta, sono stati soggetti all’Imposta Provinciale di Soggiorno che fin da subito si è rilevata per i gestori di alloggi, di complessa gestione. Pertanto in occasione dell’assestamento di bilancio 2016 è stata introdotta, in sostituzione dell’Imposta Provinciale di Soggiorno, l’Imposta Provinciale.
Ai sensi dell’art. 16 ter della legge provinciale n. 8 del 2002, è stato quindi previsto che a decorrere dal 1°gennaio 2017, i soggetti che concedono in locazione per uso turistico case o appartamenti sono tenuti al versamento di un’imposta provinciale stabilita nella misura forfettaria compresa tra 20 e 50 euro per ciascun posto letto e per ciascun anno solare, secondo quanto disposto dal regolamento di esecuzione, da versare entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
Preme ricordare che in relazione a quanto introdotto con l’art.37 bis della lp 7/2002 è tenuto alla comunicazione prevista per gli alloggi per uso turistico, chiunque offra in locazione ai turisti case o appartamenti di cui ha la disponibilità a qualsiasi titolo, ma che gli appartamenti registrati per comune e regolarmente iscritti al CAT (censimento degli alloggi turistici), sono un numero di gran lunga inferiore rispetto a quello reale. Gli alloggi privati ad uso turistico iscritti al CAT sono 8775 per un totale di 39500 posti letto a fronte della rilevazione statistica 2016, secondo la quale gli alloggi turistici dovrebbero invece essere 24894 per un totale di 113.800 posti letto circa.
Numerosi operatori del settore turistico di tutto il Trentino e anche degli amministratori hanno espresso il proprio disappunto riguardo tale imposta provinciale ed in particolare quelli dell’ambito della Val Rendena dove il CdA dell’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio Pinzolo val Rendena, ha proposto all’unanimità di applicare la predetta imposta nella misura massima di 50 euro a posto letto. Tale scelta dell’APT si basa sull’importanza e sulla necessità di implementare servizi per l’ospite e di crearne di nuovi per soddisfare al meglio le necessità dei turisti oltre che per creare un valore aggiunto al territorio contribuendo al suo sviluppo così come è stato presentato dalla stessa APT nella serata organizzata di recente a Pinzolo.
La Giunta provinciale aveva deliberato, lo scorso 29 dicembre, l’incremento dell’imposta provinciale accogliendo la richiesta della Comunità di Valle delle Giudicarie che a sua volta aveva accolto la proposta del CdA dell’APT di Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena.
Le motivazioni dell’insoddisfazione sia da parte degli operatori di settore che degli amministratori sono da imputare al fatto che l’imposta provinciale secca grava su tutti gli alloggi ad uso turistico, indifferentemente da quanto vengono affittati, dalla loro ubicazione e pregio con evidenti sproporzioni rispetto alle opportunità di mercato esistenti e all’impossibilità di dedurre l’imposta dal reddito di locazione. L’imposta provinciale infatti si configura non deducibile ai fini IRPEF gravando ulteriormente sul proprietario dell’immobile che lo concede in locazione e che già paga l’IRPEF, la relativa addizionale regionale e l’IMIS.
Ciò premesso, pur consapevoli che la sostituzione dell’imposta di soggiorno con l’imposta provinciale è nata dall’esigenza di semplificarne il pagamento, ma che l’applicazione di tale imposta merita un approfondimento al fine di evitare di incidere in maniera indiscriminata e iniqua in realtà territoriali molto differenti tra loro,
interrogo l’Assessore competente per sapere:
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se le risorse introitate attraverso l’imposta provinciale siano destinate integralmente, al pari del gettito dell’imposta provinciale di soggiorno, a finanziare attività turistico-territoriali realizzate dalle APT o comunque se siano destinate per intero ai rispettivi territori;
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quali provvedimenti si intendono mettere in atto per far rispettare gli adempimenti previsti dall’art. 37 bis della lp 7/2002 in ordine alla comunicazione al Comune competente per territorio – iscrizione al CAT- e per informare in modo capillare sulle nuove disposizioni;
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se si sta valutando, così come richiesto nella riunione tenuta a Pinzolo il 5 aprile u.s., di costituire un tavolo di confronto con tutti i portatori di interesse al fine di formulare delle proposte per un’eventuale modifica di legge.
A norma di regolamento, si chiede risposta scritta.
Cons. Mario Tonina
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