PARCO, NIENTE REINTEGRO PER ZOANETTI
PARCO, NIENTE REINTEGRO PER ZOANETTI
di Elena Baiguera Beltrami
STREMBO – Il Giudice del Lavoro di Trento ha emesso ieri un’ordinanza nella quale viene respinto il ricorso presentato dall’ex direttore del Parco Naturale Adamello Brenta Roberto Zoanetti, il quale, a fronte di un incarico a tempo determinato di 5 anni, chiedeva il reintegro all’interno dell’ente o, «in sub ordine la corresponsione dell’indennità supplementare con un risarcimento pari a 70.377,60 euro, oppure l’indennità sostitutiva del preavviso di 42.226,60 euro». Questo perché secondo le tesi addotte dal dottor Zoanetti il contratto stipulato a suo tempo con l’ente Parco si configurava come un contratto dirigenziale a tempo indeterminato. Ricostruendo la vicenda, si apprende che, nel ricorso presentato Zoanetti, egli stesso dichiarava di essere stato dipendente provinciale dal 1989 e di essere stato successivamente collocato in aspettativa non retribuita dalla Provincia per assumere l’incarico di direttore del Parco il 25 luglio 2011. Un contratto di 5 anni a tempo determinato, rinnovabile, con inquadramento nella qualifica di dirigente. Il 29 giugno 2016 Zoanetti riceve dal suo datore di lavoro la richiesta del curriculum vitae e l’invito alla selezione per un nuovo direttore, ma crede ancora che il suo incarico alla fine verrà prorogato, mentre il prescelto sarà Silvio Bartolomei che, come noto, darà le dimissioni pochi mesi più tardi. Il 20 febbraio 2017 Zoanetti difeso dello studio Valeria Parolari e Nicoletta Pagni di Tione, presenta il ricorso al Giudice del Lavoro, asserendo che nel contratto da lui sottoscritto con il Parco vi sono numerosi richiami al Ccpl Dirigenti (contratto collettivo di lavoro) e pertanto quello a suo tempo stipulato con il Parco si deve intendere come un contratto a tempo indeterminato. Il Giudice però rigetta questa tesi e con una serie di contestazioni rileva che l’intenzione delle parti all’atto della stipula del contratto era univoca nel fissare un incarico di 5 anni, ad avvalorarlo lo stato di aspettativa non retribuita che Zoanetti conservava all’interno dell’organico provinciale e «come pure rilevato dalla parte convenuta (il Parco) – si legge testualmente nell’ordinanza – la clausola n. 1, dove si precisa che la stipulazione del contratto di lavoro a tempo determinato avviene ai sensi di quanto disposto dalla legge provinciale n. 11, articolo 42, comma 2, lettera d, norma che, nell’ambito di una legge dedicata al Governo del territorio forestale e delle aree protette, prevede, in tema di organizzazione e funzionamento dei parchi, che il direttore venga assunto dall’ente di gestione del Parco con contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile alla scadenza, scelto tra i soggetti iscritti in un elenco di idonei all’attività di direttore di parco». Traduzione: il Parco nel contrattualizzare il direttore ha l’obbligo di rispettare una precisa disposizione provinciale. Con le stesse motivazioni viene rigettata anche la corresponsione delle indennità supplementari. Nel frattempo è notizia recente che gli elenchi provinciali per i candidati al ruolo di direttore sono stati aggiornati e prossimamente il Parco procederà a una nuova selezione.