Coronavirus: firmata la nuova ordinanza della Provincia Autonoma di Trento

Coronavirus: firmata la nuova ordinanza della Provincia Autonoma di Trento

Ulteriori misure rivolte al mondo scolastico, per eventi e attività, per mense e impianti di risalita

Firmata oggi dal presidente della Provincia autonoma di Trento l’ordinanza n. 81 che prevede ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.
L’ordinanza fa seguito al protocollo d’intesa fra il ministro della salute, il commissario straordinario, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite sottoscritto il 5 agosto e adotta anche le Linee di indirizzo provinciali per nidi e scuole d’infanzia, scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado, istituzioni formative.
Nel documento inoltre vengono fornite ulteriori precisazioni per l’organizzazione di eventi, spettacoli e attività, per gli impianti di risalita estivi, nonché per le mense aziendali e i locali adibiti al servizio di ristorazione per i propri dipendenti pubblici e privati. Precisazioni anche per il personale che opera in ambito scolastico e per il processo di verifica del green pass: ai dirigenti viene estesa infatti la possibilità di usufruire dei “totem”, i dispositivi individuati dalla Provincia per verificare il possesso della certificazione verde Covid-19, accanto all’applicazione nazionale mobile App “VerificaC19”.

Disposizioni per l’effettuazione dei testi antigenici nelle farmacie
Le farmacie che effettuano test antigenici rapidi dovranno inviare notifica di adesione al Protocollo nazionale ad Apss, con la seguente mail: abilitazioneesterni@apss.tn.it. Le farmacie già operanti in regime di libera professione sul territorio provinciale potranno continuare la loro attività e verranno considerate aderenti al nuovo protocollo.

Partecipazione del pubblico ad eventi/competizioni sportive e spettacoli in impianti e strutture al chiuso e all’aperto
Fermo restando l’obbligo di essere in possesso della certificazione verde covid, viene confermata la capienza consentita non superiore al 50% di quella massima autorizzata.

Eventi o attività che si svolgono in luoghi ampi e non confinati
Non è necessario possedere la certificazione verde covid per gli eventi e le attività che si svolgono in luoghi ampi e non confinati, privi di specifici e univoci varchi di accesso, ai quali vi possono partecipare anche soggetti per fini diversi da quello di assistere a questi eventi e che quindi non sono destinati a un pubblico predefinito e non sono contenuti in spazi dedicati in modo esclusivo all’evento/attività stessi.
Rimane invece confermato quanto previsto per sagre e fiere, ovvero l’accesso solo tramite certificazione verde covid e la necessità in capo agli organizzatori di informare il pubblico con apposita segnaletica; in caso di controllo sarà sanzionato solo il soggetto privo di certificazione e non gli organizzatori se hanno rispettato gli obblighi informativi.

Impianti di risalita per il turismo estivo
Viene confermata la portata massima del 50% della capienza; inoltre, per consentire una migliore e più sicura gestione degli afflussi e deflussi giornalieri delle persone che utilizzano gli impianti di risalita, viene modificato il calcolo del limite giornaliero di primi ingressi, fermo restando il mantenimento della portata massima di tali impianti al 50% della capienza.

Certificazioni verdi covid e processo di verifica all’interno delle scuole e delle istituzioni del sistema educativo provinciale e dei servizi educativi per la prima infanzia
Viene estesa la possibilità di usufruire degli ulteriori strumenti di verifica della certificazione verde covid che integrano l’applicazione mobile App “VerificaC19” anche da parte dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, dei responsabili dei servizi educativi per la prima infanzia, dei dirigenti delle scuole dell’infanzia provinciali, nonché dei responsabili delle scuole dell’infanzia equiparate.
Inoltre si chiarisce come l’obbligo della certificazione verde covid si applica al personale scolastico, sia docente che non docente, compreso il personale operante nei servizi educativi della prima infanzia, come anche al personale operante presso le istituzioni scolastiche e formative per attività finalizzate all’inclusione scolastica, ancorché dipendente da enti privati e convenzionati con queste istituzioni, nonché a tutto il personale a qualunque titolo in servizio, che svolga funzioni assimilabili a quelle esercitate dal personale scolastico.

Linee guida per l’attività degli istituti del sistema educativo provinciale e dei servizi socio-educativi della prima infanzia, nonché alle istituzioni scolastiche e formative del primo e del secondo ciclo
L’attività didattica e formativa, a partire dal primo settembre, dovrà essere svolta nel rispetto delle nuove Linee guida provinciali.

Mense aziendali e locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati
I lavoratori possono accedere alla mensa aziendale o ai locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione solo se posseggono la certificazione verde covid.