Dal 1° gennaio assicurazione obbligatoria per gli sciatori e stop al “bombardino” sugli sci
Il prossimo 1° gennaio 2022 entrerà in vigore il Decreto legislativo numero 40 del 28 febbraio 2021 che introduce l’obbligo assicurazione RCT (Responsabilità civile verso terzi).
Così recita l’articolo 30: “Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. È fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all’atto dell’acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose”.
La sanzione amministrativa prevista per chi non possiede la copertura assicurativa va da 100 a 150 euro, oltre al ritiro dello skipass. Lo sciatore potrà scegliere se acquistare la polizza nel momento in cui compra lo skipass oppure se acquistarla presso le compagnie assicurative.
Per chiarezza l’articolo 28 del Decreto legislativo che recita: “Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi”.
Questo vuol dire che molti degli incidenti che avvengono sulle piste, in cui è difficile stabilire un colpevole, vengano trattati come concorso di colpa. Non è quindi garantito che la sola assicurazione RCT basti ed è invece più probabile che a rispondere sia la propria assicurazione infortuni, se in possesso, che non è obbligatoria.
Dal 1° gennaio sarà inoltre obbligatorio (art. 17) l’obbligo del casco per sciare fino alla maggiore età.
Infine, sempre dal prossimo anno sarà proibito sciare in stato di ebrezza e sotto effetto di alcool o di sostanze stupefacenti applicando gli stessi livelli di tolleranza di chi guida.
Ricordiamo il livello di 0,5 grammi/litro di alcol nel sangue, superato il quale si entra formalmente nello stato di ebbrezza.