Interrogazione con risposta orale in Consiglio Comunale

di Lista 'La Civica'

Interrogazione con risposta orale in Consiglio Comunale

I sottoscritti consiglieri comunali della lista “La Civica” del Comune di Pinzolo

Premesso che:

il Tar di Trento con sentenza dd. 14 ottobre 2010 n. 201 ha accolto il ricorso presentato dalla Montedil spa avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento dd. 9.10.2009 n. 86 con il quale il Consiglio Comunale respingeva la proposta di approvazione del piano integrato n. 3. del PRG per la riqualificazione del tessuto edilizio ed ambientale della p.ed. 1044 e p.f. 4072/24 in Madonna di Campiglio con aggravio delle spese legali ammontanti ad euro 6.300;

l’impugnata deliberazione del Consiglio Comunale richiama per relationem il parere negativo espresso dalla commissione edilizia il 26 maggio 2009;

la difesa del comune ha sostenuto, richiamando il citato parere negativo della commissione edilizia, che la volumetria considerata sarebbe espressione di un macroscopico errore per eccesso (8.000 metri cubi) commesso dall’amministrazione in sede di Piano;

il TAR di Trento nelle sentenza di accoglimento ha decisivamente censurato il comportamento della Commissione Edilizia che ha debordato dalle sue funzioni svolgendo, afferma il TAR, una “serrata critica alla complessa valutazione degli interessi urbanistici, edilizi e anche architettonici in quell’occasione compiuta dal Consiglio Comunale a cui esclusivamente compete lo ius variandi in sede di adozione dello strumento urbanistico alla cui statuizione non può derogarsi nella successiva sede di attuazione”;

le statuizione del PRG , sempre osserva il Tar nella motivazione della sentenza, non possono essere successivamente modificate in base ad una diversa valutazione degli interessi in gioco se non con apposita variante di Piano;

la questione oggetto di contenzioso riguarda il fatto che la società ricorrente sosteneva e richiedeva nel piano attuativo la realizzazione di una volumetria sul lotto di 8000 metri cubi così come prevedeva l’art. 65 delle norme di attuazione del PRG;

 

tutto ciò premesso si chiede al sindaco di sapere:


  1. quali siano le decisone che ha assunto od intende assumere l’amministrazione in seguito all’annullamento del diniego di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 86 del 9.10.2009;

  2. per quali motivi non abbia mai provveduto ad una eventuale variante del PRG, così come precisato dal Tar nella motivazione della sentenza di cui si discute, se riteneva che l’art. 65 delle NdA del PRG non fossero conformi alla volontà del pianificatore comunale ossia il Consiglio Comunale dato che questa amministrazione ha più volte apportato varianti parziali al PRG sia successivamente che prima del ricorso della Montedil spa;

Pinzolo, 7 gennaio 2011

distinti saluti

Bruti Tommaso

Cereghini Michele

Gallucci Augusto

Olivieri Luigi