Oggi il presidente Fugatti ha firmato l’atto a seguito dell’adozione del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105
“Abbiamo voluto specificare alcuni passaggi del decreto legge sul green pass, anche per armonizzarlo con la nostra peculiare situazione di territorio di montagna. Sul fronte poi dei controlli, il nostro obiettivo è quello di individuare, accanto alla App prevista a livello nazionale, altri strumenti che consentano di verificare il possesso della certificazione verde Covid-19, al fine di collocarli al più presto nei luoghi pubblici”, hanno commentato il presidente Fugatti e l’assessore Failoni.
Green pass, zona bianca
- Dal 6 agosto per assistere agli eventi/competizioni sportivi e per gli spettacoli, sia che si tengano in impianti e strutture al chiuso, all’aperto o in luoghi all’aperto non all’interno di impianti e strutture dedicate, è necessario essere in possesso di certificazione verde Covid-19, ad eccezione dei soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e dei soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.
- Per coloro che esercitano attività sportiva il possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 è prevista solo per l’accesso a piscine, centri natatori palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso.
- Restano confermate, in quanto compatibili con l’attuale situazione epidemiologica, le misure provinciali anti-Covid ad oggi vigenti, comprese quelle dettate per il pernottamento nei rifugi alpini, escursionistici ed ostelli, nonché in materia di mini club nelle strutture ricettive dell’ordinanza emergenziale del presidente della Provincia autonoma di Trento del 2 luglio 2021 (ordinanza n. 79 del 31 luglio 2021).
Green pass, zona gialla, arancione e rossa
- Per gli eventi/competizioni sportive e per gli spettacoli in zona gialla, arancione e rossa, si applica la normativa prevista a livello statale per tali zone.
- Restano confermate (tranne quelle non espressamente prorogate), in quanto compatibili con l’attuale situazione epidemiologica, le misure provinciali anti- Covid ad oggi vigenti (ordinanza n. 79 del 31 luglio 2021).
Eventi o attività che si svolgono in luoghi ampi e non confinati
Vengono disposte misure operative in grado di semplificare e di consentire l’organizzazione di eventi o attività che si svolgono in luoghi ampi e non confinati (si pensi ad eventi/attività organizzati in parchi o in ambienti montani o in altri ambienti naturali ovvero a sagre/fiere che si articolano in forma diffusa su ampie aree anche urbane ecc. ecc.), ove è oggettivamente impossibile presidiare e controllare l’accesso da parte di tutti i possibili fruitori.
In tali ipotesi, il proprietario o il legittimo detentore del luogo presso il quale si svolgerà l’evento o l’attività deve predisporre un apposito “Piano per la verifica della certificazione verde Covid-19”, da esibire a richiesta delle Forze di polizia o degli altri soggetti tenuti ad assicurare il rispetto delle misure anti-Covid, con l’indicazione dei varchi principali di accesso all’evento o all’attività, ove sarà garantito il controllo del possesso della certificazione verde Covid-19. All’interno del Piano andrà altresì individuata e segnalata un’area di prossimità all’evento entro la quale è necessario possedere la certificazione verde Covid-19 per poter accedere. La responsabilità personale è esclusiva in capo a quei soggetti che fruiscono dell’evento o dell’attività senza essere in possesso della certificazione verde Covid-19 e che, deliberatamente, si sottrattaggono al controllo dai varchi principali.
Verifica della certificazione verde Covid-19 e applicazione mobile VerificaC19
Per verificare la certificazione verde Covid-19 è previsto a livello nazionale l’applicazione mobile APP VerificaC19. Viene però consentito anche l’utilizzo di strumenti integrativi, purché in grado di garantire il rispetto delle regole di validazione delle certificazioni verdi.
Il Dipartimento provinciale di protezione civile e l’Azienda provinciale per i Servizi sanitari sono autorizzati fin da subito ad acquistare un numero congruo di esemplari degli strumenti di cui sopra, al fine di testarli in strutture pubbliche e/o sanitarie e/o socio/sanitarie al cui ingresso è richiesto il possesso della certificazione verde Covid-19, al fine di verificare se gli stessi siano più funzionali rispetto all’utilizzo di una app mobile.
Inoltre, laddove la normativa statale preveda che l’intestatario della certificazione verde Covid-19 dimostri all’atto della verifica la propria identità mediante l’esibizione di un documento, si dispone che tale richiesta non sia obbligatoria per il verificatore, ma venga rimessa alla sua discrezionalità.
Concorsi pubblici
L’accesso ai concorsi pubblici è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19; tale misura non riguarda il personale addetto alle varie attività concorsuali e i membri delle commissioni esaminatrici, per i quali continuano a valere le misure specifiche prescritte nel “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” previsto con l’ordinanza del presidente della Provincia autonoma di Trento del 26 aprile 2021.
Certificazione verde Covid-19 per chi svolge un lavoro o esercita una professione o svolge volontariato o simili
La normativa attualmente in essere non prevede espressamente il possesso della certificazione verde Covid-19 per lo svolgimento di una determinata professione/lavoro/attività di volontariato o simili, questo anche nell’ambito di un servizio/attività/evento per usufruire del quale gli utenti devono essere in possesso di green pass.
Rimangono in vigore inoltre le misure dettate dall’ordinanza n. 79 del 31 luglio 2021 rivolte a imprese agrituristiche e ad aree commerciali e ristorazione per eventi:
- Imprese agrituristiche: in base alla normativa provinciale, l’operatore agrituristico deve garantire l’apertura dell’esercizio agrituristico per almeno 90 giorni nel corso dell’anno solare, inoltre le strutture agrituristiche che prevedono la somministrazione di pasti e bevande, ad esclusione di quelle localizzate nelle malghe, devono garantire un periodo di apertura minimo pari ad almeno 200 giorni all’anno. Ma considerate le restrizioni imposte agli esercizi di somministrazione di pasti e bevande per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, per il 2021 non viene applicato alle imprese agrituristiche il limite minimo di 90 giorni di apertura, nonché il periodo di apertura minimo di 200 giorni all’anno.
- Aree Commerciali e ristorazione in occasione di eventi e competizioni sportive: nell’ambito di eventi e competizioni sportivi non sono previste aree commerciali e inoltre la ristorazione (ove prevista) va organizzata in una certa maniera; tuttavia aree commerciali, nonché attività di ristorazione in forma ordinaria possono trovare collocazione in uno spazio dedicato fuori dal perimetro autorizzato dell’evento/competizione sportivo nel rispetto dei vari protocolli anti-Covid specifici di settore.