Una ragione in più per i Trentini, opportunitÁ che mai più tornerÁ
A buon intenditore poche parole!
Leggo con interesse le opinioni espresse da alcuni commentatori che ritengono che votare Si al referendum significhi danneggiare l’autonomia Speciale.
Niente di più falso anzi è vero il contrario. Cercherò di spiegarne il perché.
Le norme attualmente vigenti dello Statuto di Autonomia prevedono che sulle iniziative parlamentari di modifica dello Statuto il Consiglio Regionale ed i due Consigli Provinciali esprimano un parere obbligatorio ma non vincolante (art. 103 Statuto di Autonomia). Il che significa che attualmente lo Statuto può essere persino abrogato dal Parlamento Italiano ( non solo modificato) nonostante il parere contrario delle istituzioni locali!
La riforma, con la disposizione transitoria dell’art. 39, comma 13, ha invece previsto che le modifiche del titolo V della Costituzione non si applicano alle Regioni a Statuto Speciale ed alle Province di Trento e Bolzano e che la revisione dei rispettivi Statuti può avvenire soltanto sulla base di intese con le medesime Regioni e Province Autonome.
Analogamente per quanto riguarda il potere sostitutivo dello Stato e di cui all’art. 120 della Costituzione, che da tempo la Corte Costituzionale ha stabilito (cito solo: Cort. Cost. sent. nn. 236/2004 e 383/2005) applicabile anche alle Province Autonome ( è peraltro espressamente prevista dalle norme di attuazione dello Statuto di Autonomia all’art. 7 ss. DPR n. 526/1987).
Con la clausola di salvaguardia di cui all’art. 39, comma 13 Â della legge di revisione Costituzionale è espressamente stabilito che il potere sostitutivo non trova applicazione alla nostra specialitÁ almeno fino alla revisione statutaria.
Si può quindi in sintesi affermare che con la riforma:
Á˜Â  il Parlamento potrÁ  solo ratificare o respingere l’intesa raggiunta tra il Governo e le due Province (con il concorso della Regione) sulle modifiche dello Statuto senza alcuna altra possibilitÁ di intervento.
Á˜Â  al Consiglio Provinciale è data una sorta di diritto di veto in quanto senza il suo consenso è impedita ogni possibilitÁ di dar corso a modifiche unilaterali dello Statuto
Á˜Â  si permette alla nostra Autonomia Speciale di avere non solo una tutela “difensiva”, ma di praticare la c.d. “autonomia dinamica” e ciò con l”™ estensione anche alle Regioni a Statuto speciale dell”™iter di legge ordinaria nell”™attribuzione di specifiche competenze statali (ad. es. l’ambiente) per le quali oggi è invece richiesto il particolare procedimento costituzionale.
A conforto di quanto affermato (direi oggettivamente) è utile qui richiamare il commento della norma del Servizio Studi della Camera dei Deputati: “si viene così a delineare una nuova fonte del diritto, di rango costituzionale, rafforzata ed atipica, per la quale è contemplato un procedimento particolare, che introduce, per la prima volta, un elmetto di natura pattizia alla base dello Statuto”  (pag. 272).
Non per nulla autorevoli costituzionalisti schierati per il NO parlano  di “super garanzia parafederale” ( proff. Ugo de Servio).Â
In conclusione: VOTARE NO alla riforma costituzionale significa esprimersi a favore del mantenimento del testo vigente della Costituzione che non prevede alcuna intesa per la modifica statuaria , contro la clausola di salvaguardia che prevede una intesa vincolante per la revisione dello Statuto di Autonomia e contro il principio dell’Autonomia dinamica.
Infine consentitemi una considerazione non giuridica. Riporto quanto dichiarato dal Governatore del Veneto Zaia all’agenzia Ansa il 7.10.2016 (ore 14.06) “ alle Regioni a Statuto Speciale conviene votare SI al referendum costituzionale perché se passerÁ la riforma non si potranno più mettere in discussione le loro competenze, quindi non si potrÁ diminuire la loro autonomia, a meno di un esplicito consenso di chi le Governa…“.Â
A buoni  intenditori poche parole…
Luigi Olivieri
giÁ Parlamentare della Repubblica Italiana